Asti e le sue barriere (aspettando il PEBA?)

Nei giorni scorsi un cittadino con disabilità astigiano, Marco Castaldo, ha scritto un lungo post su Facebook in cui segnalava un fatto grave e pericoloso in cui era incorso mentre stava facendo una passeggiata a bordo della sua carrozzina elettrica in una zona verde e tranquilla della città. Infatti, “l'inaccessibilità di quasi la totalità dei marciapiedi sia per dimensioni e struttura e anche per la presenza di barriere architettoniche, nonché la mancata manutenzione degli stessi”, hanno reso la piacevole passeggiata, un percorso ad ostacoli conclusosi con il ribaltamento della carrozzina e del suo conducente, le cui conseguenze sono state: una serie di contusioni, alcune ferite al viso e un danno strutturale al mezzo (vedi foto di M. Castaldo e del luogo segnalato). Il post si concludeva con un giusto richiamo dell’amministrazione comunale alle sue responsabilità di cura delle strade, del territorio, del verde pubblico e delle infrastrutture cittadine: “ritengo che sia dovere primario assicurare il diritto a tutti cittadini, anche quelli più fragili, di poter fruire in sicurezza dei servizi, ivi comprese le strade”. Un richiamo di fondamentale importanza che si potrebbe integrare con la richiesta di visionare il P.E.B.A. (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) della città di Asti (non se ne trova, infatti, alcuna traccia sul sito istituzionale) e richiederne l’applicazione. 

I Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) sono previsti dalla l. 41/86, art 32, commi 21-22: “Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati […] dovranno essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge”. La portata dei PEBA è stata integrata e ampliata dalla legge 104/92, art. 24, comma 9: “I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone handicappate”.

Il fatto che la normativa sui PEBA, dopo oltre trent’anni continui a essere disattesa su quasi tutto il territorio nazionale, testimonia, oltre ad una diffusa situazione d’illegalità, la permanenza di barriere politico/culturali, oltre che architettoniche, profondamente radicate nel nostro paese, in cui, relativamente ad alcuni diritti e ai conseguenti doveri istituzionali, fanno riscontro, troppo spesso, colpevoli inadempienze, che rischiano di tradursi in vere e proprie discriminazioni con gravi, e a volte tragiche, conseguenze sulla vita delle persone.

Quando successo a Marco Castaldo non può esser ignorato o derubricato a semplice “incidente” fortunatamente conclusosi senza gravi conseguenze (a gennaio, purtroppo, un caso analogo a Firenze ha visto la prematura morte dello studente Niccolò Bizzarri).

Dovrebbe essere considerato, piuttosto, un indicatore del livello d’inclusività delle nostre comunità e della correlata garanzia dei diritti delle persone con disabilità.

Sarebbe importante, quindi, sapere se esiste e quale sia lo stato di attuazione del PEBA della città di Asti, e dunque lo stato di attuazione dei diritti costituzionalmente previsti per tutti quei cittadini costretti a una mobilità ridotta a causa di una disabilità.

 


Appendice normativa e materiali video (conferenze, seminari, inchieste, …):

 

Aspettando il PEBA. Torino e le sue barriere. (Video denuncia del 2014, a cura di Domenico Massano, Alessandro Frezzato, Nicola Vono): https://youtu.be/JpWh7AhyAAI

 

Aspettando il PEBA. Torino e le sue barriere. (Conferenza stampa 2014, ass. Coscioni, ass. Aglietta): http://www.radioradicale.it/scheda/417245/piano-eliminazione-barriere-architettoniche-torino-anno-zero-conferenza-stampa-associazione-aglietta-e-ass

 

L'eliminazione delle barriere architettoniche. (Seminario ass. Coscioni, Torino 2015): http://www.radioradicale.it/scheda/431731/leliminazione-delle-barriere-architettoniche

 

Nell’affrontare i temi riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche e il diritto alla mobilità e all’accessibilità nel nostro Paese, non si possono non ricordare, innanzitutto, gli articoli della Costituzione che garantiscono il diritto alla mobilità di ogni cittadino (art. 16), e che impongono al legislatore di rimuovere “gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana …” (art. 3).

Più recentemente, con la l. 18 del 2009 l’Italia ha, inoltre, ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che ribadisce la portata culturale del valore dell’accessibilità, in quanto presupposto fondamentale e un “pre-requisito” per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali. L’art. 9 al comma 1, in particolare, evidenzia la portata del diritto all’accessibilità: “Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adottano misure adeguate a garantire alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, all’informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie d’informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o forniti al pubblico, sia nelle aree urbane sia in quelle rurali”.

 

LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986, GU n. 49 del 28-2-1986 – Suppl. Ordinario. Testo in vigore dal: 28-2-1986)

 

Art. 32. 

 …. Omissis ….

21. Per gli edifici pubblici gia’  esistenti  non  ancora  adeguati alle prescrizioni del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 aprile  1978,  n.  384,  dovranno  essere  adottati  da  parte  delle Amministrazioni  competenti  piani  di  eliminazione  delle  barriere architettoniche entro un anno dalla entrata in vigore della  presente legge. 

22. Per gli interventi di competenza dei comuni e  delle  province, trascorso il termine previsto dal precedente comma 21, le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano nominano un commissario  per l’adozione dei piani di eliminazione delle  barriere  architettoniche presso ciascuna amministrazione.

 

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. 

(GU n.39 del 17-2-1992 – Suppl. Ordinario n. 30. Entrata in vigore della legge: 18-2-1992).

 

Art. 24. (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche)

… Omissis …

9. I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 sono modificati con integrazioni relative all’accessibilita’ degli  spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione  di  percorsi  accessibili,  all’installazione  di semafori  acustici  per non vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in  modo  da  ostacolare  la  circolazione  delle  persone handicappate.


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