Asti e una recente delibera su disabilità e vita indipendente.

Il comune di Asti con Delibera n° 588 del 05/12/2017, ha ridefinito i criteri di accesso ai contributi per la vita indipendente per le persone con disabilità. La platea dei destinatari, tuttavia, pare essere ben ristretta, poiché i criteri di accesso stabiliti riguardano esclusivamente le persone con grave disabilità motoria tra i 18 e i 64 anni che frequentino l’Università (solo fino ai 26 anni), o che lavorino (per molti una speranza e raramente un’opportunità come recentemente ribadito dal Comitato dell’ONU “preoccupato per l’alto tasso di disoccupazione tra le persone con disabilità, in particolare tra le donne con disabilità”), o che partecipino ad attività sociali (a patto che ricoprano incarichi dirigenziali), o che, infine, svolgano le funzioni genitoriali (esclusivamente nei confronti di figli minori). Nel leggere tali criteri stupisce sia la loro particolarità e restrittività, sia il fatto che dall’accesso al contributo siano, di fatto, escluse tutte le persone con disabilità non motorie (sensoriali, intellettive, …). Eppure il 27 aprile 2017, con una precedente delibera, il Comune s’impegnava a “sostenere i progetti di vita indipendente rivolti a cittadini con disabilità intellettiva” e a “favorire una nuova cultura sulla disabilità …”. E’ evidente una mancanza di coerenza tra le due delibere sui destinatari di progetti di vita indipendente. Su quest’aspetto, inoltre, è stata recentemente approvata una Mozione dal Consiglio Regionale che, evidenziando come “le limitazioni all’accesso dei progetti di “Vita Indipendente” che prevedono una differenziazione sulla base del tipo di disabilità non sono presenti nella normativa nazionale”, impegna la Giunta Regionale stessa ad aggiornare le proprie linee guida in quest’ambito.
In conclusione, quindi, vista la rilevanza di un atto che, nonostante l’esiguità del contributo e la sua alternatività ad altri tipi di prestazioni, si propone il riconoscimento e il sostegno del diritto alla vita indipendente per le persone con disabilità, sarebbe opportuno, quantomeno, promuoverne una modifica tenendo conto sia della precedente Delibera comunale, sia della recente Mozione regionale, sia, infine, dell’art. 19 “Vita indipendente e inclusione nella società” della Convenzione ONU (l. 18/09), che ribadisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone”.

Alcuni riferimenti normativi:

Legge 21 maggio 1998, n.162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave"
“… a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”

Legge 3 marzo 2009, n. 18, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, Art. 19 “Vita indipendente e inclusione nella società” :
“Gli Stati Parti alla presente Convenzione riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che:
(a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione;
(b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione;
(c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni”. 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 31 10 2013, Linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità.
“Gli interventi co-finanziati, da realizzare in collaborazione con la persona con disabilità e la sua famiglia, sulla base di un piano personalizzato improntato all’assistenza indiretta, devono essere dedicati a persone adulte con disabilità (18-64 anni)”.

Verbale di deliberazione Giunta com.le Asti n. 221 in data 27/04/2017, Sostegno ai progetti di vita indipendente avviati da cittadini con disabilita' intellettiva, ai sensi degli articoli 19 e 27 della 'Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilita'
“… sostenere i progetti di vita indipendente rivolti a cittadini con disabilità intellettiva, tenendo saldi i principi di personalizzazione e di co-progettazione tra Istituzioni, tra persone con disabilità e famiglie coinvolte, anche attraverso azioni che favoriscano il mantenimento delle posizioni lavorative e abitative raggiunte, nonché il grado di autonomia dei medesimi.”

Consiglio Regionale del Piemonte, mozione n. 1131, approvata il 14/11/2017, “Progetti di vita indipendente e co-progettazione di piani di assistenza personalizzata rivolta a persone con disabilita':
“visto che
- le limitazioni all’accesso dei progetti di “Vita Indipendente” che prevedono una differenziazione sulla base del tipo di disabilità non sono presenti nella normativa nazionale; …
impegna la Giunta regionale del Piemonte
- ad aggiornare le proprie Linee Guida che disciplinano i progetti di Vita Indipendente, approvate con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48-9266 del 21/7/2008, inserendo la possibilità di accesso per le persone con disabilità intellettiva a tale iniziativa.”

Piemonte/Asti, provvedimenti  che offrono una interpretazione restrittiva della normativa:

Regione Piemonte, Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 48-9266 Approvazione “Linee guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente”.
“… esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’art. 3 della l.104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi o con riferimento all’esercizio delle responsabilità genitoriali nei confronti di figli minori”.

Asti 10/12/2013, Deliberazione Giunta com.le n. 622, Progetti di vita indipendente - criteri per l'assegnazione dei contributi.
“I destinatari dei Progetti di Vita Indipendente sono esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’art. 3 della l. 104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, inserite in contesti lavorativi, o formativi, o sociali con rilevanza a favore di terzi (compiti significativi all’interno di una associazione di volontariato), con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte”.

Asti 05/12/2017, Deliberazione Giunta com.le n. 588, Criteri per l'accesso ai contributi per i progetti di vita indipendente.
“I destinatari dei Progetti di Vita Indipendente sono esclusivamente persone portatrici di grave disabilità motoria certificata ai sensi dell’art. 3 della l. 104/92, di età compresa tra i 18 e 64 anni, con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria esistenza e le proprie scelte.
Rientrano nella casistica coloro che:
-siano inseriti in contesti lavorativi;
-siano inseriti in contesti scolastici, limitatamente al conseguimento di una laurea e comunque non oltre i 26 anni di età;
-siano inseriti in contesti sociali, ricoprendo incarichi dirigenziali all’interno di Associazioni di volontariato con sede nel Comune di Asti, regolarmente iscritte ai relativi registri;

-si trovino nella condizione di dover svolgere le funzioni genitoriali nei confronti dei figli minori”.

Commenti

  1. Ottimo lavoro di ricerca e ottima esposizione delle realtà che coinvolge le persone con disabilità. Ringrazio per la solidarietà. Marco Castaldo

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